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Coppia in crisi: la pratica collaborativa evita lo scontro in tribunale.
Osservazioni alla pronuncia della Suprema Corte n. 3000/2018. La Corte di Cassazione con ordinanza n. 3000/2018 del 9 ottobre 2018 depositata il 20 novembre, ha stabilito il principio di diritto relativamente ad una controversia con cui Banca Esperia (ora Mediobanca) reclamava la restituzione da parte di un suo cliente delle maggiori somme erroneamente corrisposte a conclusione di un’operazione finanziaria in strumenti derivati/opzioni “put”. Il cliente eccepiva la decadenza della Banca ai sensi dell’art. 1832 c.c. dal diritto di formulare contestazioni nei confronti dell’estratto conto, che pertanto doveva essere considerato approvato.
Si premette che è da sempre pacifico in giurisprudenza che il decorso del termine di cui sopra, dal che deriva l’approvazione dell’estratto conto, non impedisce in alcun modo azioni atte a impugnare vizi giuridici dell’operazione.
Le Corti di merito, di primo grado e di appello, di Torino, Foro competente nella causa in esame, respingevano le domande della Banca evidenziando che in questo caso si era verificato un mero errore di calcolo.
I difensori della Banca dello Studio Legale Bochicchio&Partners, impugnavano la sentenza di appello evidenziando che si era verificato un caso di indebito, che, per giurisprudenza pacifica, costituisce un vizio di legittimità, suscettibile di impugnazione anche decorso il termine.
La Suprema Corte ha accolto in pieno il profilo giuridico dedotto dai difensori dello Studio Legale Bochicchio&Partners, statuendo il principio di diritto secondo cui ogni indebito costituisce vizio di legittimità suscettibile di impugnazione oltre i termini decadenziali di cui all’art. 1832 c.c.: ha quindi rimesso la questione alla Corte di Appello competente per l’applicazione di detto principio di diritto.
Negli ultimi anni la Suprema Corte in due sentenze ha espressamente respinto ogni distinzione all’interno della categoria dell’indebito, che costituisce sempre vizio di legittimità, impugnabile anche oltre i termini di cui all’art. 1832 c.c..
L’avv. Francesco Bochicchio evidenzia l’importanza della decisione in esame in quanto è tale da confermare tale linea dell’irrilevanza di ogni distinzione all’interno della categoria dell’indebito, in seguito a riproposizione della distinzione da parte di importante Foro di merito, sia in primo sia in secondo grado. L’Avv. Bochicchio conclude che si poteva dire senza dubbio anche prima, ma adesso in modo addirittura eclatante: “De hoc satis”.
Grande successo in Cassazione dello Studio Legale Bochicchio&Partners.
Il decorso dei termini ex art.1832 c.c. non impedisce il diritto della Banca alla ripetizione degli accrediti non dovuti.
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